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Requisiti pensionistici per il biennio 2027/2028

Il decreto emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha certificato l’incremento della speranza di vita rilevato per il biennio 2027-2028 e ha conseguentemente disposto un aumento di tre mesi.

La Legge di Bilancio 2026 è poi intervenuta per rendere l’incremento graduale, prevedendo un aumento di un mese nel 2027 e di ulteriori due mesi nel 2028. Nessuna modifica per il 2026: i requisiti di accesso alle pensioni di vecchiaia e anticipate restano gli stessi del 2025 (per la vecchiaia 67 anni di età e 20 di contributi, per l’anticipata 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne). A partire dal 2027 l’aggiornamento riguarderà tutti i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia e anticipato, ad eccezione del requisito contributivo per la pensione di vecchiaia, e il requisito anagrafico per l’assegno sociale.

Il sistema previdenziale italiano è fondato, sin dalla riforma Fornero del 2011 (D.L. n.201/2011), su un meccanismo di adeguamento automatico dei requisiti pensionistici alle variazioni della speranza di vita rilevate dall’ISTAT. Questo meccanismo, disciplinato dall’articolo 12 del D.L. n. 78/2010, prevede una revisione biennale dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, con l’obiettivo di mantenere l’equilibrio finanziario del sistema previdenziale di fronte all’allungamento progressivo dell’aspettativa di vita della popolazione.

Questa dinamica di innalzamento dell’età pensionabile rientra in un meccanismo di lungo periodo volto ad allineare l’età di pensionamento con l’evoluzione demografica del paese, in un contesto in cui la popolazione in età lavorativa tende a diminuire e la spesa pensionistica resta significativa.

Il requisito anagrafico per la vecchiaia salirà, dal 1° gennaio 2027 sarà dunque, a 67 anni e 1 mese di età e a 67 anni e 3 mesi dal 1° gennaio 2028. Resta fermo il requisito contributivo dei 20 anni di anzianità.

Per i soggetti che hanno iniziato a lavorare dal 1° gennaio 1996, i cosiddetti contributivi puri, il requisito anagrafico che consente l’accesso alla pensione di vecchiaia con un’anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni, sale a 71 anni e 1 mese nel 2027 e a 71 anni e 3 mesi nel 2028.

Per la pensione anticipata ordinaria, si passerà invece a 42 anni e 11 mesi di contribuzione effettiva per gli uomini e 41 e 11 mesi per le donne, a partire dal 1° gennaio 2027 e a 43 anni e un mese per gli uomini e 42 anni e 1 mese per le donne dal 1° gennaio 2028.

Resta valida la finestra mobile di 3 mesi tra la maturazione del requisito e la decorrenza del trattamento pensionistico: il che significa che per ricevere la prima rata dell’assegno nel 2027, occorreranno 43 anni e 2 mesi (un anno in meno per le donne), e nel 2028, 43 anni e 5 mesi per gli uomini (un anno in meno per le donne). Nel caso, invece, di dipendenti pubblici iscritti alle gestioni della CPDEL (Enti Locali), della CPS, della CPI e della CPUG i trattamenti pensionistici vengono corrisposti trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi, se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2027 e trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei requisiti, se gli stessi sono maturati dal 1° gennaio 2028.

L’adeguamento interesserà anche la pensione anticipata contributiva destinata ai contributivi puri: serviranno 64 anni e 1 mese di età e 20 anni e 1 mese di contribuzione effettiva nel 2027, che diventeranno 64 anni e 3 mesi di età e 20 anni e 3 mesi di contribuzione dal 2028. È tuttavia necessario che l’importo della pensione sia pari a 3 volte il valore dell’assegno sociale (circa 1.600 euro nel 2025), ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e 2,6 per le donne con due o più figli.

Per i lavoratori precoci, il requisito per la pensione anticipata sale a 41 anni e 1 mese di anzianità contributiva nel 2027 e 41 anni e 3 mesi nel 2028. Si ricorda che rientrano in questa categoria i lavoratori che hanno almeno 12 mesi di contributi prima dei 19 anni d’età e che si trovano in una delle seguenti condizioni: disoccupazione per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale conclusa da almeno tre mesi; assistenza da almeno sei mesi al coniuge o a un parente di primo grado convivente in condizione di disabilità o un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona in condizione di disabilità abbiano compiuto 70 anni di età o siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti; riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74%. Anche per i lavoratori precoci valgono le “finestre mobili” previste per la pensione anticipata ordinaria.

Per approfondimenti in merito all’argomento trattato e per qualsiasi informazione di natura previdenziale, è possibile rivolgersi alle sedi del Patronato 50&PiùEnasco.

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