Il nuovo Codice del Consumo ha uniformato le regole per negozi fisici e negozi virtuali, inasprendo le sanzioni per chi mette in atto comportamenti di tipo ingannevole, soprattutto ai danni della salute e dei minori. Niente paura, i negozi che hanno sempre osservato le regole regionali non devono temere nulla, ma piuttosto programmare in modo attento le campagne di vendita. Detto questo, in Lombardia resta la regola che nei 30 giorni precedenti all’avvio dei saldi non devono essere fatte promozioni.
La normativa introduce il concetto di “prezzo precedente”, che è quello da assumere quale riferimento per l’annuncio di riduzione di prezzo ed è il più basso applicato alla generalità dei consumatori nei 30 giorni precedenti nel canale di vendita online o nel singolo punto vendita (ad es. prezzo online e prezzo offline per le vendite in negozio) presso cui si effettua l’acquisto.
Ecco le regole base, in vigore dal 1 luglio 2023, da osservare nei negozi:
- In presenza di una discontinuità di campagne promozionali, per le proposte commerciali rivolte alla generalità dei consumatori, il prezzo di partenza da scontare deve essere il più basso praticato ai clienti nei trenta giorni precedenti ai saldi. Questo significa che se, nei trenta giorni precedenti la data di partenza di una nuova promozione, lo stesso prodotto ha subito dei ribassi di prezzo, la base di partenza per la nuova campagna dovrà corrispondere al prezzo ribassato e non a quello del listino originario. Ad esempio: un articolo costa 100 di listino, viene venduto dal 1° al 5 del mese a prezzo scontato del 20%, quindi al prezzo di 80, a partire dal giorno 6 il prezzo ritorna a 100, in presenza di una ulteriore campagna promozionale, che può partire entro il giorno 30 del mese, lo stesso prodotto dovrà riportare il prezzo di 80 al quale si potrà applicare un ulteriore sconto in percentuale.
- La nuova disciplina non si applica a destinatari particolari della promozione, ad esempio clienti che hanno lasciato i propri contatti, possessori di carte fedeltà, categorie particolari di clientela, quindi ad una cerchia di persone ristretta rispetto alla generalità dei consumatori. Quindi non incidono sul prezzo di partenza dei saldi gli sconti effettuati per possessori di carte fedeltà, gli sconti compleanno, i ribassi fatti alla cassa, i “tre per due”, buoni sconti, offerte ad personam, o altre promozioni analoghe che non comportano la modifica del prezzo dell’articolo sul cartellino. Indicare però con una vetrofania la presenza di una eventuale promozione per i possessori di una carta, e offrire la possibilità di sottoscrivere la carta prima dell’acquisto, può essere interpretato come una scorrettezza, e comportare una sanzione.
- Alla fine del periodo dei saldi, è possibile continuare, senza interruzioni, a vendere gli articoli al prezzo scontato, avendo cura che sul cartellino non figuri la voce “saldo” ma “sconto” e che sia riportato il prezzo di partenza, la percentuale di sconto e il prezzo finale. E’ possibile anche vendere l’articolo a un prezzo speciale, indicandolo sul cartellino (senza indicare il prezzo di partenza e lo sconto).
Riduzioni di prezzo: sanzioni
Alle violazioni di riduzione del prezzo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria (da € 516,00 a € 3.098,00). Eventuali azioni ingannevoli intraprese nell’ambito di campagne promozionali, pur non rilevando di per sé quali annunci di riduzione di prezzo, potrebbero essere assoggettate alla normativa in materia di pratiche commerciali sleali.
Pratiche commerciali scorrette e sanzioni
Per quanto riguarda le pratiche commerciali scorrette, il Codice prevede il raddoppio delle sanzioni massime (che passano da 5 milioni a 10 milioni di euro) e l’incremento delle sanzioni minime (che vengono decuplicate da 5.000 a 50.000 euro). Le pratiche commerciali scorrette possono riguardare, ad esempio: l’omissione di notizie ai consumatori in relazione a prodotti suscettibili di porre in pericolo la loro salute e sicurezza; il coinvolgimento – anche indiretto – di bambini ed adolescenti.
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